L'Accesso civico semplice consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.
L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1). La richiesta di accesso civico semplice va indirizzata al Responsabile della Trasparenza..
Non è previsto alcun costo per il rilascio dei dati. Nel caso di rilascio di copie è previsto, per il rimborso delle spese di riproduzione, un costo per l’interessato.
Pagina aggiornata il 03/03/2023